Allegato I
(Articolo 3, comma 2)
1) Diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, o lauree equiparate, conseguito presso una università della Repubblica o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
2) laurea specialistica, conseguita presso una università della Repubblica o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di laurea, previste dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001:
a) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S);
b) classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia (64/S);
c) classe delle lauree specialistiche in scienza della politica (70/S);
d) classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S);
e) classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S);
f) classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S).